15 giugno 2009

Risarcimento del terzo trasportato e massimale: questioni di legittimità costituzionale

Il primo comma dell’art. 141 cod. ass. norma prevede una responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile, nel caso in cui il debito dell’assicuratore del vettore ecceda il massimale minimo di legge. Questa responsabilità sussidiaria è tuttavia sottoposta a una condizione: che l’assicuratore del terzo responsabile abbia pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge.

Così, ad es., se il danno è 150 ed il massimale minimo di legge è 100, la vittima – dopo avere incassato 100 dall’assicuratore del vettore – potrà pretendere 50 dall’assicuratore del responsabile solo se questi abbia pattuito un massimale di almeno 101. Se, invece, tutti e due i responsabili hanno pattuito il massimale minimo di legge, la vittima non potrà aggredire il patrimonio dell’assicuratore del responsabile.

Trattasi di norma per vari aspetti irrazionale, che cozza sia contro i princìpi generali sanciti dallo stesso codice delle assicurazioni in tema di azione diretta, sia contro i princìpi generali in tema di solidarietà.

In astratto, infatti, non possono darsi che tre eventualità:

(-) il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del vettore;

(-) il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del terzo;

(-) il sinistro è ascrivibile a responsabilità concorrente di entrambi.

Se il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del vettore, non si comprende perché la responsabilità dell’assicuratore di questi debba essere limitata entro il massimale minimo di legge, anche se per avventura in polizza fosse stato pattuito un massimale maggiore. Infatti l’art. 144, comma 1, cod. ass., attribuisce alla vittima azione diretta nei confronti del responsabile “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”, e non già entro il limite del massimale minimo di legge.

Se invece il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del terzo, la norma in esame detta una previsione del tutto inutile, posto che l’azionabilità della pretesa fino al limite del massimale di polizza (invece che del massimale minimo di legge) è già stabilita, come si è appena visto, dall’art. 144, comma 1, cod. ass..

Ove, poi, il sinistro sia ascrivibile a responsabilità concorsuale di entrambi, la norma qui in commento everte i tradizionali princìpi in tema di solidarietà, fissati dall’art. 2055 c.c.: pur sussistendo infatti la eadem res debita e la eadem causa obligandi, l’assicuratore del terzo resta sottratto all’azione diretta della vittima, se solo ha stipulato un contratto con massimale pari a quello minimo di legge.

Il combinarsi delle suddette previsioni genera effetti assurdi: così ad es., se il massimale minimo di legge è 100, il vettore è assicurato per 150, il terzo è assicurato per 100 ed il danno patito dal trasportato è di 120, anche nel caso di concorso di colpa la vittima non potrà mai ottenere un ristoro integrale da alcun assicuratore: non potrà ottenerlo dall’assicuratore del vettore, perché l’obbligazione di questi è limitata al massimale minimo di legge anche se abbia volontariamente pattuito un massimale maggiore; ma non potrà ottenerlo nemmeno dall’assicuratore del responsabile, perché il massimale di questi è aggredibile solo nel caso in cui superi quello minimo di legge. Così, nell’esempio in questione, pur avendo la vittima dinanzi a se due coobbligati ambedue assicurati per un massimale complessivo di 250, potrà ottenere dagli assicuratori solo 100.

Quanto tale sistema sia compatibile col principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e soprattutto quanto sia compatibile con il fine della tutela della vittima, imposto dall’art. 4 della legge delega (l. 229/03), ognuno dei lettori potrà da sé giudicare.

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10 Commenti a “Risarcimento del terzo trasportato e massimale: questioni di legittimità costituzionale”

  1. Prof. Leysser Leon scrive:

    Chiar.mo Giudice Rossetti:

    Sono lieto di contattarla attraverso questo mezzo, per fargli una segnalazione comparatistica e bibliografica. Qua, in Peru, viviamo un preoccupante trapianto giuridico. Si tratta del danno esistenziale (tra noi ribattezzato “danno al proggetto di vita”) al quale si sono dovute centinaia di sentenze pareggiabili a quelle che Lei ha egregiamente criticato, da anni, ed ora nel suo volume edito dalla Cedam (che leggo con piacere in questi giorni).

    La invito, percio’, a leggere questo mio saggio “Inflando los resarcimientos con automatismos”, per la cui redazione i suoi precedenti saggi mi sono stati di grandissimo aiuto.

    http://works.bepress.com/leysser_leon/7/

    In attessa delle sue notizie la prego di gradire i miei piu’ cordiali saluti

    Suo

    Prof. Leysser Leon (Universita’ Cattolica del Peru)

  2. Tommaso Spaltro scrive:

    Ill.mo Giudice,
    sono un avvocato di Roma che vorrebbe porle un quesito in relazione alle problematiche connesse all’esperimento dell’azione di cui all’art. 141 del codice delle assicurazioni.
    Devo, infatti, esercitare un azione di risarcimento danni in favore di un terzo trasportato, ma, non potendo citare in giudizio il responsabile civile del danno, non posso provare né l’evento dannoso, nè il nesso causale tra questo e le lesioni subite dal mio assistito a mezzo di interrogatorio formale.
    A me sembra che l’unico modo per risolvere il problema sia di esercitare, in via subordinata, anche l’azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore.
    Mi farebbe piacere conoscere il suo parere al riguardo.
    Nel ringraziarla sin dora, la saluto cordialmente e le faccio i miei apprezzamenti in merito alla sua opera.
    Avv. Tommaso Spaltro

  3. avv. Eugenia G. Saraceno scrive:

    Chiar.mo Sig. Giudice, sono un giovane avvocato di Messina che vorrebbe porLe un breve quesito ( conducente, a mio avviso, al prossimo seminario sul risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni). Ecco il quesito: tizio acquista un biglietto di lotteria istantanea (gratta e vinci). In ragione di quanto portato sul biglietto (e del regolamento istitutivo della lotteria non affisso nel punto vendita) il biglietto secondo l’acquirente risulta vincente.
    Richiesta la “vincita” il concessionario ritira i biglietti uguali a quello acquistato e mette in circolazione altri biglietti portanti una precisazione/modifica, senza cambiare il regolamento e rifiutandosi di pagare il premio indicato nel biglietto perchè questo non rientra tra quelli ” validati”. Questa una breve sintesi della fattispecie.
    Mi farebbe molto piacere conoscere un Suo parere al riguardo, disponibile sin d’ora ad ulteriori chiarimenti.
    Nel ringraziarLa anticipatamente ed Augurandole Serene Festività Pasquali, porgo Distinti Saluti.
    Avv. Eugenia G. Saraceno

  4. mauro biagini scrive:

    Egr. Sig. Giudice,
    mi piacerebbe molto se volesse illuminarmi su una annosa situazione che si è creata con il mio Assicuratore:
    Vivo in campagna ed ho stipulato da moltissimi anni una polizza infortuni, ho poco tempo a disposizione ed il mio assicuratore mi garantì che sarebbe venuto lui a casa ad incassare il premio ad ogni scadenza.
    Così è stato per molti anni, io non mi sono mai preoccupato delle scadenze perchè il mio assicuratore mi diceva sempre che dovevo stare tranquillo e che non mi avrebbe mai lasciato scoperto.
    Nel 2009 ho avuto un brutto incidente con la moto e quando ho avvisato l’assicuratore, mi ha comunicato che la polizza era scaduta il mese prima e non era quindi coperta di assicurazione.
    Sono stato senza poter lavorare per molti mesi e contavo sulla liquidazione del sinistro dal quale è derivata una I.P. del 15%.
    Egr. Giudice, Lei ritiene che ci possa essere responsabilità professionale da parte dell’Assicuratore???
    Se chiederò il risarcimento dei danni, potrò avere ristoro???
    La ringrazio in anticipo e le porgo
    Distinti saluti.

  5. mauro scrive:

    chiedo al giudice Rossetti a cosa serva questo blog se nessuno risponde ai questi?????

  6. Vittoria scrive:

    Egr. Dott. Rossetti,
    ho avuto più volte il piacere di partecipare ai suoi convegni e in studio ho molti dei sui libri che costantemente mi aiutano nel risolvere i tanti quesiti professionali. In particolare, pur avendo letto alcune tabelle sui termini prescrizionali contenute in un suo volume, in questi giorni ho una domanda che mi gira nella testa: prescrizione o no?
    Le pongo brevemente la mia questione:
    Nel marzo 2000 si verifica un incidente stradale mortale in cui perdono la vita due persone, tale fatto costituisce reato (omicidio colposo plurimo)e tutt’ora pende un procedimento penale. Nel procedimento penale i congiunti dei defunti si costituiscono parte civile, nel luglio 2002, ma solo verso l’autore del fatto e non anche nei confronti del responsabile civile. Ora, nel 2011 i congiunti intendono azionare un procedimento civile nei confronti del responsabile civile ed io mi sto chiedendo se sia prescritto o meno il loro diritto ad agire per il risarcimento danni.
    Ho queste certezze: si applica la prescrizione del reato, non tenendo conto del favor rei e applicando la legge vigente al momento di commissione del reato (così sez. unite della Cass Civ 11 gennaio 2008 n. 576). E’ pacifico che all’azione per il risarcimento danni non si applichino sospensioni e interruzioni valide per la prescrizione penale, è pacifico che il termine prescrizionale si estenda a tutti gli obbligati in solido dal lato passivo, anche se rimasti estranei nel procedimento penale. Non credo che la costituzione di parte civile comportino alcun effetto interruttivo, in questo caso, poichè avvenuta dopo i due anni dal giorno del sinistro. Dunque, alla stregua di tutto ciò, applicando la prescrizione penale vigente al momento del fatto…il mio dubbio è se la prescrizione sia di di 10 anni o di 12?
    Spero di non averle rubato troppo tempo e la ringranzio anticipatamente per avermi letto.
    Distinti Saluti

  7. Delia scrive:

    Egr. Dott. Rossetti,
    La disturbo per porLe un problema che proprio non risco a risolvere: rappresento un trasportato che ha subito lesioni a seguito di sinistro stardale. Il sinistro è avvenuto a causa di una buca presente sul manto stradale nel Coune di Nettuno. Quindi non ci sono atri veicoli coinvolti. Inoltre il Comune di Nettuno, tramite la propria Compagnia assicuratrce, ha già pagato il danno materiale al proprietario della motoveicolo e le lesioni al conducente-proprietario della stessa. Per il trasportato ho inoltrato richiesta di riarcimento danni alla Compagnia assicurativa del vettore, in virtù dell’art. 141 del codice delle assicurazoni. La Compagnia, tuttavia, non paga dicendo che il danno dipende da buca stradale. Mi son rivolta allora all’assicurazione del Comune di Nettuno, che già aveva pagato i danni materiali e le lesioni del proprietario, e anche questa mi ha dato risposta negativa, dicendo che deve pagare il vettore ex art. 141 c.d.a.. Ora, dovendo fare causa, vorrei citare sia la compagnia del vettore in virtù del suddetto articolo (solo la compagnia senza il proprietario), che il Comune di Nettuno, in quanto responsabile civile, e chiedere la condana in solido. Ritiene che possa essere corretto? molti colleghi avvocati insistono nel dire che dovrei citare solo l’assicurazione del vettore, ma studiandomi un pò la cosa non ne sono per niente convinta. Spero di non averLe arrecato troppo disturbo, e la ringrazio per l’attenzione.
    Confidando in una Sua risposta, le porgo distinti saluti.

  8. maria elena parisi scrive:

    egr.avv.
    sono un avvocato di Catania, l’ho conosciuta in occasione del convegno organizzato dall’IPSOA avente ad oggetto il risarcimento del danno.
    Come avvocato faccio parte della Camera dei minori di Catania e sto organizzando un convegno sul risarcimento del danno da addebito nelle separazioni.
    avrei il piacere di invitarLa quale relatore o per eventuale tavola rotonda sull’argomento.
    La programmazione dell’evento è prevista per il prossimo autunno.
    Restando in attesa di un benevolo riscontro mi è gradito porgere distinti saluti.

    avv. maria Elena Parisi
    email marilenaparisi@alice.it
    cell.3497121182

  9. valeria pini scrive:

    Gentile Giudice, vorrei mettermi in contatto con lei per chiederle informazioni sul Massimario sugli Errori medici -
    la ringrazio v.pini

    333-5793993

  10. Massimo curiazzi scrive:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di contattarla.
    Certo di una vostra risposta porgo cordiali saluti

    Dott. Massimo curiazzi

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